News/Scadenze del "22 Agosto 2011"

Imposta di bollo - dichiarazione assegni circolari

Ai sensi dell`art. 10 della tariffa alleg. A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, gli istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari, devono procedere, al fine della liquidazione dell`imposta di bollo dovuta, alla presentazione all`Agenzia delle entrate della dichiarazione inerente agli assegni predetti in circolazione nel corso del trimestre solare precedente. Sanzione amministrativa: Omessa dichiarazione di conguaglio: dal 100% al 200%.

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